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Mobili ed elettrodomestici: tutte le informazioni sulle detrazioni

  • July 26,2025
  • Brigida Sabbatini

Se fruisci della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per lavori effettuati su singole unità immobiliari, puoi detrarre le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Fino a quando, nel 2021 sono variate le classi energetiche, erano in vigore le vecchie etichette energetiche che prevedevano la detrazione per elettrodomestici di classe almeno pari alla A+ (A per i forni e le lavasciuga),

Se la ristrutturazione riguarda parti comuni condominiali, la detrazione spetta per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento delle parti comuni, non alle singole unità abitative che compongono il condominio. Non è necessaria invece una correlazione diretta tra l'acquisto fatto e l'ambiente ristrutturato, si considera l'immobile nel suo complesso, quindi ad esempio è agevolabile l'acquisto del televisore se si è ristrutturato il bagno.

Queste spese erano detraibili entro il limite massimo di 16.000 euro nel 2021, mentre dal 2022 sono detraibili entro il limite massimo di 5.000 euro, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per la ristrutturazione e va ripartito tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il limite di spesa si riferisce a ogni singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi. Fai attenzione perché per il raggiungimento del limite massimo di spesa, si considerano cumulativamente gli acquisti fatti nell'anno corrente e in quello precedente.

Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per l'acquisto di mobili da parte di giovani coppie, se gli acquisti riguardano la stessa unità immobiliare.

Lavori di ristrutturazione che non permettono di detrarre

Ci sono però dei lavori di ristrutturazione che non permettono di usufruire della detrazione fiscale sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Ecco quali sono.

La ristrutturazione di parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare facente parte del condominio.

Gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali.

L’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Gli interventi di risparmio energetico non consentono la detrazione sull’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici.

Gli acquisti oggetto di agevolazione

L’agevolazione spetta per l’acquisto (effettuato anche all’estero) di nuovi:

mobili;

grandi elettrodomestici di classe pari almeno alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori;

grandi elettrodomestici per i quali non è obbligatoria l’etichetta energetica;

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, se le spese stesse sono state sostenute con le modalità di pagamento previste.

Tra i mobili agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Tra i grandi elettrodomestici rientrano i grandi apparecchi di refrigerazione, i frigoriferi, i congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti o letti e divani, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento come definiti dal DM 02/01/2013 e altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione dell’aria.

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